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Gli errori nelle misure di rumore
Aprile 2007 - A cura di Luciano Mattevi
 

 

Nel corso di una recente perizia tecnica in una causa intentata davanti al Tribunale civile di Trento, alla quale ho partecipato in qualità di consulente tecnico di parte (C.T.P.), m’è balzato all’attenzione uno dei problemi che più frequentemente incontra il tecnico in acustica riguardo alla capacità di esprimere il misurando del livello di rumore attraverso una ridotta incertezza della misura, assicurando così un elevato grado di ripetibilità della stessa.

Un’osservazione analoga mi è stata sottoposta da Gianni Claudio Gino, componente del Gruppo di lavoro di Inquinamentoacustico.it, nel merito delle misurazioni per la valutazione dei livelli di esposizione al rumore dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 195/2006 recante “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”. Al riguardo, è in programma una trattazione sull’argomento da parte dello stesso Gianni che verrà pubblicata, non appena disponibile, su questo sito web.

La questione esposta risulta essere al centro di numerose discussioni fra gli addetti ai lavori, nonostante non si sia ancora maturato un adeguato riferimento tecnico-procedurale. Infatti, il corrispettivo riferimento normativo, in capo al D.M. 16 marzo 1998, recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” emanato in attuazione alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, non stabilisce quale debba essere la durata minima di una misura, limitandosi, peraltro non a caso, ad indicare che la stessa deve essere considerata “…in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno da analizzare”. Viene lasciata, quindi, ampia discrezionalità al tecnico, il quale deve saper trovare, volta per volta, il riferimento maggiormente adatto.

Fin qui, nulla di strano, specie se si considera l’enorme numero di tipologie di sorgenti di rumore, alle quali non è semplice poter attribuire, a priori, tempi di misura ottimali o, comunque, sufficientemente “rappresentativi”.

A questo punto, starete a chiederVi le ragioni di questo mio intervento, considerato che un evento variabile e poco ripetibile ha, per sua natura, un’intrinseca incertezza, la quale è esprimibile, semmai, attraverso un intervallo di valori (es. ± 2 dB). Se questo è l’interrogativo che Vi siete posti, allora, in parte, avete già contribuito a definire la risposta a questo dubbio.

L’incertezza di una misura di rumore, in alcuni casi, risulta superiore al limite di riferimento che la norma stabilisce per quella sorgente. Questa considerazione trova la sua naturale espressione durante la verifiche del c.d. “criterio differenziale”, ossia dei valori limite differenziali di immissione di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, corrispondenti a 5 dB(A) diurni (06-22) e 3 dB(A) notturni (22-06). Analogamente, tale considerazione può essere estesa alla valutazione del criterio comparativo o di normale tollerabilità, definito dalla giurisprudenza di settore in capo alla valutazione delle immissioni, ai sensi dell’art. 844 c.c..

Tornando alla perizia tecnica esposta in premessa, la misura del rumore di fondo, eseguita con intervalli orari nell’arco di tre ore di misura, ha evidenziato all’interno dei tre campioni misurati una differenza fra il livello continuo equivalente di rumore (LAeq) più basso e quello più elevato di ben 3 dB. Vale a dire che la sola incertezza del livello di rumore di fondo era pari al limite di riferimento della c.d. normale tollerabilità. Inoltre, se il tecnico, come in molti casi purtroppo avviene, si fosse limitato a considerare un tempo di misura inferiore all’ora, avrebbe ottenuto incertezze ben superiori. Ma allora che fare per ottenere una misura che sia ripetibile?

Una risposta semplice e diretta, forse, non c’è, tuttavia, può essere espressa qualche utile considerazione. Innanzitutto, non pare sostenibile attribuire una qualche responsabilità, di tipo sanzionatorio o volta al risarcimento del danno patito, a fronte di superamenti contenuti, magari un solo dB, frutto di una carente analisi del fenomeno rumoroso e delle caratteristiche del luogo di indagine. Per contro, non si può richiedere al tecnico di “campeggiare” per qualche giorno nei pressi della sorgente di rumore. La via di mezzo, il più delle volte, si rileva la scelta migliore. In casi come questo, pare utile eseguire un numero sufficiente di campionamenti, ricorrendo della teoria degli errori di cui potete trovare un valido supporto nella sezione “Pubblicazioni” di Strumenti e tecniche di misura presente all’interno di questo sito, allo scopo di poter definire l’intervallo all’interno del quale il misurando è presumibile possa attendersi. Una scelta questa che può offrire una buona soluzione al problema, anche se, certamente, non è l’unica.
 

 

 

 

 

 

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